Il contratto collettivo nazionale Colf e Badanti sottoscritto tra ARPE- FEDERPROPRIETA’, UPPI, CONFAPPI e FESICA-CONFSAL, CONFSAL FISALS, CONFSAL, il 19 luglio 2006 e successivamente rinnovato, ha previsto all’art.3 la costituzione di un ente bilaterale, denominato Ebilcoba che garantisce il pagamento al lavoratore dell’indennità di malattia e sostituendosi al datore di lavoro gli sottrae questo onere gravoso.

L’esistenza di una Cassa Malattia in favore del lavoratore domestico è infatti attiva dal 4 giugno 2008 ed obbligatoria per chi sottoscrive il CCNL Colf e Badanti su citato.

Le condizioni per cui la tutela malattia possa effettivamente operare, sono espressamente disciplinate dagli art. 3 e 26 del C.C.N.L.

MINIMI RETRIBUTIVI AGGIORNATI AL 01/01/2022

A) PRIMA CATEGORIA SUPER EURO 1399.29
CONVIV. E 5.98
NON CONV. E 8.09

B) PRIMA CATEGORIA EURO 1399.29
CONVIV. E 5.73
NON CONV. E 7.75

C) SECONDA  CATEGORIA SUPER EURO 1022.16
CONVIV. E 4.37
NON CONV. E 5.91

D) SECONDA  CATEGORIA EURO 980.95
CONVIV. E 4.20
NON CONV. E 5.68

E) TERZA  CATEGORIA EURO 886.15
CONVIV. E 3.79
NON CONV. E 5.13

F) QUARTA CATEGORIA EURO 647.10
CONVIV. E 2.77
NON CONV. E 3.75

G) PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D’ATTESA EURO 640.15

Art.3 del CCNL Colf e Badanti: prevede il versamento complessivo di euro 0,03 sulla paga oraria da corrispondersi nella misura di euro 0,02 dal datore di lavoro e nella misura di euro 0,01 dal lavoratore.

Il pagamento dei contributi assistenziali dovrà essere effettuato, contemporaneamente al versamento trimestrale dei contributi obbligatori, all’INPS tramite il medesimo bollettino indicando sullo stesso il codice E1 assegnato all’Ebilcoba dall’INPS in virtù di una specifica convenzione tra le parti.

Art. 26 del CCNL Colf e Badanti stabilisce che:

  • che a seguito del versamento di 12 mesi di contributi assistenziali ad opera delle parti si perfeziona l’obbligo dell’Ebilcoba di rimborsare al datore di lavoro l’indennità di malattia corrisposta al lavoratore.
  • la retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di malattia è la seguente: per i primi tre giorni pari al 50% della retribuzione;dal 4° giorno sino al 10° giorno pari il 100% della retribuzione globale di fatto, dal 11° giorno sino al 20° (se dovuta) l’indennità è pari al 50% della retribuzione globale di fatto
  • in caso di malattia del al lavoratore, debitamente comprovata da certificato medico ed in presenza del verificarsi del presupposto di cui sopra, l’indennità di malattia è rimborsata corrisposta dall’Ebilcoba, dal 4° giorno di malattia e sino al 10° giorno per lavoratori con anzianità fino ai 12 mesi e fino al 20° giorno per i lavoratori con anzianità superiore ai 12 mesi
  • per i primi 3 giorni di malattia del lavoratore, l’indennità rimane onere del datore di lavoro.

Il datore di lavoro una volta anticipata al lavoratore la retribuzione nella misura sopra indicata potrà fare richiesta di rimborso all’Ebilcoba con in moduli che troverete sul sito.

Si ricorda che per usufruire delle prestazioni di cui sopra, è necessario aderire al contratto sottoscritto dall’ARPE- FEDERPROPRIETA’, UPPI, CONFAPPI e FESICA-CONFSAL, CONFSAL FISALS, CONFSAL, inserendo nella lettera di assunzione il riferimento al CCNL Colf e Badanti occorrendo poi procedere al versamento trimestrale del contributo come sopra indicato.